Immissione in ruolo: vittoria al tribunale di Bergamo per una ricorrente difesa dal Sab di Castrovillari

fiorentino giovanni Sab nuova

fiorentino giovanni Sab nuova

 

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo, primo in Italia ad accertare il diritto per l’immissione in ruolo su posto sostegno con titolo estero, in attesa di riconoscimento da parte del Ministero Istruzione. A darne notizia è il Sab di Castrovillari, il quale entra poi nel merito della questione. I fatti. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo ha accolto il ricorso proposto da una docente rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Mariateresa Petta del foro di Castrovillari, accertando il diritto della ricorrente ad ottenere l’immissione in ruolo da 1^ fascia GPS Sostegno. “La docente R.P. – è scritto in una nota- adiva il Tribunale di Bergamo in quanto illegittimamente esclusa dall’ufficio Scolastico di Bergamo dalla procedura di immissione in ruolo su posto sostegno, contrariamente a quanto accaduto in altri Uffici scolastici, quali quello di Roma che ha attuato correttamente la procedura prevista per l’immissione in ruolo. Il Tribunale di Bergamo dichiara infondata la questione pregiudiziale esposta dal Ministero in punto di giurisdizione, in ragione della pretesa sostanziale azionata alla luce dell’oggetto della domanda. Tale riconoscimento in quanto la ricorrente è in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna ed ha inoltrato al Ministero dell’Istruzione istanza di riconoscimento”. Anche il Consiglio di Stato, a seguito di ricorso proposto da una serie di soggetti, con la pronuncia n. 4825/20 del 29.7.2020, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione di procede “…unicamente … alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità del-le formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”. Del resto, l’O.M. 60/2020, all’art. 7 co. 4 lettera e, dispone che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”. “La ricorrente – si legge ancora – veniva ingiustificatamente esclusa dall’elenco dei docenti aventi diritto ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss. del DL n. 73/2021, pur avendo trasmesso regolare istanza. Lo stesso Giudice ritiene che l’apposizione della dicitura “con riserva” abbia la finalità di rimarcare la natura provvisoria, e non defi-nitiva, dell’inserimento stesso, condizionato all’esito del giudizio di merito, ma finché l’inserimento permane non può escludere il docente ammesso con riserva da tutte le opportunità offerte dalla P.A. ai docenti inseriti in tale graduatoria. Oltretutto ritiene incoerente la tesi del Miur secondo cui l’ordine di iscrizione della ricorrente nelle graduatorie “con riserva” sarebbe stato adempiuto con il mero formale inserimento del docente in esse, senza diritto alla partecipazione a tutte le opportunità previste per i docenti iscritti in tale graduatoria. La “riserva” ha la mera funzione di condizionare l’inserimento nelle graduatorie al successivo accertamento del titolo. L’espressione “con riserva” non può invece essere intesa nel senso di limitare o addirittura escludere gli effetti sostanziali dell’inserimento nelle graduato-rie, pena l’inutilità dell’inserimento. Certamente, i tempi del procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica non possono riverberarsi negativamente sui diritti del docente”. Il D.L. 73/2021 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106/2021, il quale all’art. 59, comma 4, ha dato l’opportunità, a coloro i quali si sono inseriti in 1^ fascia GPS, di ottenere l’immissione in ruolo a par-tire dal 01.09.2021. Anche per l’a.s. 2022/23 vi è l’opportunità di immissione in ruolo da 1^ fascia GPS Sostegno. Dal canto suo, il Sab “confida che questa illuminata pronuncia possa far sì che tutti gli Uffici Scolastici Provinciali si uniformino, senza alcuna decisione arbitraria, a quella che è una norma-tiva nazionale che prevede la immissione in ruolo del corpo docenti con specializzazione su sostegno inseriti in 1^ fascia GPS. Tuttavia, nonostante la previsione normativa, non tutti gli Uffici scolastici si sono uniformati ad essa, ed hanno escluso, illegittimamente, i docenti inseriti in 1^ fascia aventi il tito-lo di specializzazione su sostegno estero in attesa di riconoscimento, in dispregio al principio costitu-zionalmente garantito all’art. 3 “principio di uguaglianza” nonché sancito a livello comunitario, in ossequio ad un dettame di coerenza e di trattamento antidiscriminatorio a tutela di ogni cittadino facente parte della Comunità Europea”.