Assistenza per minori disabili: il Sab afferma il diritto di due famiglie nell’ambito scolastico

giovanni fiorentino

giovanni fiorentino

 

Ancora una volta, giustizia è fatta. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria riconosce il diritto e assegna a due alunni minori diversamente abili la presenza dei docenti di sostegno per l’intero anno scolastico. A darne notizia è il Sab di Castrovillari, in un comunicato, a firma del segretario generale, Giovanni Fiorentino. “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – si legge nel comunicato- con proprie recenti sentenze di febbraio e marzo 2022, accoglie i ricorsi proposti da due genitori di due alunni diversamente abili rappresentati e difesi in giudizio dall’avvocato Domenico Lo Polito, del foro di Castrovillari, ordinando e disponendo all’ Ufficio Scolastico Regionale della Calabria di provvedere ai bisogni di istruzione dei minori con “handicap”. “Il TAR Calabria – è scritto ancora- riconosce il diritto agli alunni frequentanti la scuola primaria di un istituto della provincia di Cosenza ad assicurare ai minori la presenza di un insegnante di sostegno nella misura richiesta dal dirigente scolastico non accolta in precedenza. Il Tribunale, condividendo le argomentazioni di-fensive dell’avvocato Lo Polito, ritiene fondati i ricorsi e li accoglie nei termini che seguono osservando che: i minori frequentano la scuola primaria dell’Istituto; i minori sono portatori di handicap in situazione di gravità, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nonostante il Dirigente Scolastico abbia inoltrato all’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Cosenza le note per ben 3 volte, con cui ha formulato richiesta di adeguamento dell’organico al fine di assicurare ai minori il sostegno nella misura di 1:2, il Ministero dell’Istruzione è rimasto inerte. Igenitori responsabili dei minori, si sono rivolti al Tribunale Amministrativo Regiona-le, lamentando la violazione dell’art. 34 Cost. e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per non essere adeguatamente assicurati ai propri figli il diritto all’istruzione ed hanno quindi chiesto di “accertare, ri-conoscere e dichiarare, in via cautelare, i diritti dei minori all’istruzione ed all’integrazione scolastica come previsto dalle citate disposizioni e, previa declaratoria dell’inadempimento dell’Amministrazione convenuta ai propri obblighi in materia di istruzione, integrazione e sostegno degli alunni disabili, ordinare all’Amministrazione resistente di assicurare ai minori iscritti alla scuola primaria, la presenza di insegnanti di sostegno per l’intero anno scolastico in corso nella misura richiesta dal dirigente scolasti-co. Costituitosi, invero solo formalmente, il Ministero dell’Istruzione, con ordinanze del 13 gennaio e del 11 febbraio 2022, rese sull’istanza di tutela cautelare, le domande sono state qualificate come azio-ne avverso il silenzio ed e sono state tempestivamente fissate le udienze camerali per la trattazione dei ricorsi nel merito; contestualmente è stato disposto che l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Terri-toriale di Cosenza depositasse dettagliata e documentata relazione sulla vicenda contenziosa. ;’ordine del Tribunale è rimasto tuttavia inottemperato ed i ricorsi sono stati trattati e spediti in decisione alla camera di consiglio il 23 febbraio e il 23 marzo 2022. Ritenuto in diritto che: non possono nutrirsi dubbi sul fatto che il Ministero dell’Istruzione fosse tenuto a provvedere sulla richiesta, pervenuta per il tramite delle note del Dirigente Scolastico, di assegnare agli studenti docenti di sostegno, nella misu-ra prevista; l’inerzia, che è proseguita anche in sede contenziosa, viola direttamente l’art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 e si riverbera sul diritto allo studio dei minori, che ne risulta significativamente leso, il tribunale riconosce il diritto e assegna agli alunni minori diversamente abili la presenza dei docenti di sostegno per l’intero anno scolastico”. Dal canto suo, il Sab esprime grande soddisfazione per il riconoscimento di un diritto garantito dalla legge 104/1992 art. 8, il quale stabilisce che: per “l’inserimento e l’integrazione sociale della persona portatrice di handicap vadano realizzati diversi tipi di in-terventi tra cui provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto allo stu-dio dei diversamente abili, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale apposita-mente qualificato, docente e non docente”. 

.