COSENZA – Non si può trasferire una Rsu, senza il preventivo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza. A stabilirlo è stato il giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, il quale ha accolto il ricorso proposto dal Sab, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Domenico Lo Polito e Rosangela L’Avena del foro di Castrovillari, condannando l’Atp di Cosenza al pagamento di 1800 euro per l’omessa richiesta di nulla osta al Sab, al momento dell’adozione del decreto del 26/8/2015, con il quale è stato disposto il trasferimento del prof. A.F., eletto RSU del SAB presso l’IPSIA di Acri e della prof.ssa G. P., eletta RSU presso il Liceo Scientifico di San Giovanni in Fiore. In ragione di ciò il giudice ha quindi disposto la rimozione degli effetti dei suddetti trasferimenti. Dal canto suo, il segretario generale del Sab, Franco Sola, esprime soddisfazione per «l’ennesima decisione – dice – di un tribunale in materia d’inamovibilità delle RSU del SAB e che hanno visto sempre soccombere, fino ad oggi, l’ATP di Cosenza che si ostina, anche dietro spinte e suggerimenti delle organizzazioni sindacali, ritenute maggiormente rappresentative (confederali ed autonomi) a perseverare su una materia, quale quella dell’inamovibilità delle RSU del SAB, senza il preventivo nulla osta della medesima sindacale, come richiamato dall’art. 22 della legge n. 300/70, fonte primaria di diritto».