Consiglio di Stato respinge ricorso contro impianto rifiuti

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CASTROVILLARI – L’appello proposto in Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Calabria (n°01509/2014) concernente l’autorizzazione unica e relativa «alla realizzazione di un impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti non pericolosi» «deve essere respinto». Così ha stabilito la sezione quinta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in merito al ricorso presentato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Spataro, contro la Provincia di Cosenza in persona del Presidente già difeso dall’avv. G. Pignanelli, La Ecologia Sud Servizi s.r.l. in persona del legale rappresentante già difeso dall’avv. G. Pompilio, Comune di Castrovillari in persona del Sindaco in carica già difeso dall’avv. A. Giordano; Arpacal – Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria in persona del legale rappresentante, Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in persona del legale rappresentante. Di questo impianto autorizzato il 22 marzo 2013 dalla Provincia di Cosenza e presentato l’11 giugno 2012 dalla Ecologica Sud le parti avverse avevano sostenuto la «illegittimità» autorizzativa chiedendone «il suo annullamento». Un primo ricorso in 8 settembre 2014 era stato definito «inammissibile» dalla sezione I del Tar Calabria in quanto «la legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n°24, ha soppresso i consorzi provinciali per lo sviluppo industriale, accorpando le loro funzioni in un unico ente, denominato Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (acronimo CORAP). Il Consorzio appellante – è scritto nella sentenza – sostiene che la stessa legge regionale ha previsto una fase transitoria nella quale gli organi dei consorzi provinciali continuano ad operare, e che tale fase non si era ancora conclusa al momento della notifica del ricorso, per cui il legale rappresentante (all’epoca il Commissario straordinario, essendo stati sciolti gli organi ordinari) era legittimato a ricorrere avverso un atto, quale quello oggetto del presente giudizio, ritenuto lesivo delle prerogative del Consorzio stesso. La tesi non può essere condivisa. E’ vero che la legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24, prevede, all’art. 3, una fase transitoria, precedente la piena attivazione del CORAP (e degli altri enti, conseguenti al processo di razionalizzazione previsto dalla stessa legge regionale). Il terzo comma dello stesso art. 3 stabilisce che “gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza. Peraltro, l’art. 5, quarto comma, della stessa legge regionale, con riferimento specifico ai consorzi provinciali di sviluppo industriale ed al CORAP, prevede che “le funzioni attribuite ai consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi. L’appellante sostiene che il procedimento preordinato all’inizio della concreta operatività del CORAP non si era ancora concluso alla data di notifica del ricorso, ma tale osservazione non può essere condivisa». Così sostanzialmente il Consiglio di Stato (con Mario Luigi Torsello, Presidente, Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore, Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere Doris Durante, Consigliere, Fabio Franconiero, Consigliere) ha confermato la tesi del Tar Calabria autorizzando definitivamente la nascita dell’impianto.